guida ai test universitari
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7.
È ammesso al corso di laurea magistrale, se-
condo l’ordine della graduatoria definito dalla
somma dei punteggi di cui ai commi 5 e 6, un
numero di candidati non superiore al numero
dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel
bando.
8.
In caso di parità di punteggio, si applicano i
seguenti criteri:
a) prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispet-
tivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di
competenza linguistica e ragionamento logico,
cultura letteraria, storico-sociale e geografica,
cultura scientifico-matematica;
b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studen-
te che ha conseguito una migliore votazione
nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di stu-
dio di istruzione secondaria superiore;
c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente
anagraficamente più giovane.
9.
La graduatoria degli ammessi al corso non
può essere in nessun caso integrata con altri
candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei
candidati ammessi risulti composta da un nu-
mero di candidati inferiore al numero dei posti
disponibili indicati nel bando non si procede
ad alcuna integrazione e il corso è attivato per
un numero di studenti pari al numero degli am-
messi. Non sono consentite ammissioni in so-
prannumero.
Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)
1.
Per l’accesso al corso di laurea magistrale di
cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna università,
una volta completate le procedure per l’attiva-
zione del corso e in base alla programmazione
definita ai sensi dell’articolo 5 del decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 emana il re-
lativo bando, che:
a) indica il numero dei posti disponibili;
b) prevede disposizioni atte a garantire la tra-
sparenza di tutte le fasi del procedimento e
indica i criteri e le procedure per la nomina
delle commissioni giudicatrici e dei respon-
sabili del procedimento ai sensi della legge
n. 241/1990 e successive modificazioni;
c) definisce le modalità relative agli adempimenti
per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli
obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento
della prova e infine le modalità in ordine all’eser-
cizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di
quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 3maggio 1957, n.
686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
d) definisce le modalità di svolgimento della
procedura sulla base di quanto previsto dal
presente decreto.
Articolo 3
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
1.
Le prove di cui al presente decreto sono
organizzate dagli Atenei tenendo conto delle
specifiche esigenze degli studenti con disabili-
tà, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modificazioni, e degli studenti
con disturbi specifici di apprendimento, a nor-
ma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Articolo 4
(Calendario della prova di ammissione)
(Omissis)
Articolo 5
(Norma finanziaria)
1.
Dall’attuazione del presente decreto non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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