Pagina 22 - Guida all - HOEPLI TEST

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Che cos’è il numero chiuso?
13
Articolo 11
(Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale)
Articolo 12
(Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia)
Articolo 13
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1.
La procedura sperimentale di cui all’articolo 1
del presente decreto coinvolge ai fini delle rispet-
tive immatricolazioni:
• ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e
chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, di
cui all’articolo 2 le sedi universitarie, secondo
le aggregazioni territoriali di seguito riportate.
– Bari, Foggia, Molise
– Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,
Politecnica delle Marche
– Brescia, Pavia, Verona
– Cagliari, Sassari
– Catania, Catanzaro “Magna Graecia”, Messi-
na, Palermo
– Chieti “G. D’Annunzio”, L’Aquila, Perugia,
Roma “Tor Vergata”
– Genova, Torino I Facoltà, Torino II Facoltà
– Milano, Milano Bicocca, Varese “Insubria”,
Vercelli “Avogadro”
– Napoli “Federico II”, Napoli Seconda Univer-
sità, Salerno
– Padova, Trieste, Udine
– Roma La Sapienza Medicina e Farmacia Po-
liclinico A E, Roma La Sapienza Medicina e
Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sa-
pienza Medicina e Psicologia
– Firenze, Parma, Pisa, Siena
• ai corsi di Laurea magistrale in Ingegneria
edile/architettura le sedi universitarie, secondo
le aggregazioni territoriali di seguito riportate:
– Università degli studi di Napoli “Federico II” e
Università degli studi di Salerno.
• ai corsi di Laurea magistrale in Medicina ve-
terinaria le sedi universitarie, secondo le aggre-
gazioni territoriali di seguito riportate:
– Università degli studi di Bologna, di Milano,
di Parma e di Padova
– Università degli studi di Teramo e di Camerino
2.
Le procedure di partecipazione alla prova, le
modalità per la definizione della graduatoria di
merito e per l’immatricolazione ai relativi corsi
sono indicate nell’allegato n. 2, parte integrante
del presente decreto.
1.
Le prove di cui al presente decreto sono
organizzate dagli Atenei tenendo conto delle
singole esigenze degli studenti in situazione di
handicap, a norma della legge n. 104 del 1992
e successive modificazioni.
2.
Per quanto attiene agli studenti affetti da
dislessia, certificati ai sensi della legge n.
170/2010 citata in premessa, è concesso un
tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più
rispetto a quello definito per le prove di ammis-
sione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 5, 6 e 7.
1.
I bandi di concorso prevedono disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e indicano i criteri e le procedu-
re per la nomina delle Commissioni preposte
agli esami di ammissione e dei responsabili del
procedimento ai sensi della legge n. 241/1990
e successive modificazioni.
2.
I bandi di concorso definiscono le modalità
relative agli adempimenti per il riconoscimen-
to dell’identità degli studenti, gli obblighi degli
stessi nel corso dello svolgimento delle prove,
nonché le modalità in ordine all’esercizio della
vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 mag-
gio 1957, n. 686, ove non diversamente dispo-
sto dagli atenei.
Articolo 14
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, viene predisposta l’informa-
tiva, di cui all’allegato n. 3 che costituisce par-
te integrante del presente decreto, nella quale
vengono esplicitate le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali forniti da ciascun
studente.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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