Pagina 17 - Guida all - HOEPLI TEST

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guida ai test universitari
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Articolo 2
1.
Sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento di-
dattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta
specializzazione, di sistemi informatici e tecnolo-
gici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da
quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
per i quali l’ordinamento didattico prevede l’ob-
bligo di tirocinio come parte integrante del per-
corso formativo, da svolgere presso strutture
diverse dall’Ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione indivi-
duate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni.
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. Sono programmati dall’università di Trieste
gli accessi al corso di laurea in Scienze inter-
nazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in
ragione dei particolari compiti di collaborazio-
ne transfrontaliera e internazionale adempiuti
da tale corso.
Articolo 3
1.
Il Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica, nell’emanazione e nelle
modificazioni del regolamento di cui all’articolo
9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, come modificato dall’articolo 17, comma
116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 della presente legge e si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del nu-
mero di posti a livello nazionale con decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri
Ministri interessati, sulla base della valutazione
dell’offerta potenziale del sistema universitario,
tenendo anche conto del fabbisogno di profes-
sionalità del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le
università, con decreto del Ministro dell’Univer-
sità e della Ricerca scientifica e tecnologica, te-
nendo conto dell’offerta potenziale comunicata
da ciascun Ateneo e dell’esigenza di equilibrata
attivazione dell’offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle università dei
posti relativi ai corsi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera e), nonché di cui all’articolo 2, previa
valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attività di informazione e orien-
tamento degli studenti da parte degli Atenei
e del Ministero dell’università e della Ricerca
scientifica e tecnologica, introduzione gradua-
le dell’obbligo di preiscrizione alle università,
monitoraggio e valutazione da parte del citato
Ministero dell’offerta potenziale degli Atenei.
2.
La valutazione dell’offerta potenziale, al fine
di determinare i posti disponibili di cui alle let-
tere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla
base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la di-
dattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) numero dei tirocini attivabili e posti dispo-
nibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per
le attività pratiche, nel caso di corsi di studio
per i quali gli ordinamenti didattici prevedono
l’obbligo di tirocinio come parte integrante del
percorso formativo, di attività tecnico-pratiche
e di laboratorio;
c) modalità di partecipazione degli studenti alle
attività formative obbligatorie; possibilità di or-
ganizzare, in più turni, le attività didattiche nei
laboratori e nelle aule attrezzate, nonché utiliz-
zo di tecnologie e metodologie per la formazio-
ne a distanza.
Articolo 4
1.
L’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è
disposta dagli Atenei previo superamento di ap-
posite prove di cultura generale, sulla base dei
programmi della scuola secondaria superiore,
e di accertamento della predisposizione per le
discipline oggetto dei corsi medesimi, con pub-
blicazione del relativo bando almeno sessanta
giorni prima della loro effettuazione, garantendo
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