Pagina 18 - Guida all - HOEPLI TEST

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Che cos’è il numero chiuso?
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altresì la comunicazione dei risultati entro i quin-
dici giorni successivi allo svolgimento delle pro-
ve stesse. Per i corsi di cui all’articolo 1, com-
ma 1, lettere a) e b), il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca scientifica e tec-
nologica determina con proprio decreto modali-
tà e contenuti delle prove di ammissione, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2.
I requisiti di ammissione alle tipologie di
corsi e titoli universitari, da istituire con le pro-
cedure di cui all’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a
quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1,
e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono determinati dai decreti di cui al
citato articolo 17, comma 95, della legge n.
127 del 1997, i quali comunque non possono
introdurre fattispecie di corsi ad accesso pro-
grammato ulteriori rispetto a quanto previsto
dalla presente legge.
Articolo 5
1.
Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per
il rilascio dei titoli di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341,
gli studenti nei confronti dei quali i competenti or-
gani di giurisdizione amministrativa, anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’ef-
ficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predet-
ti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli
studenti di cui al presente articolo.
2.
Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi
universitari di cui al comma 1 gli studenti che
siano stati comunque ammessi dagli Atenei
alla frequenza dei corsi dell’anno accademico
1998-1999 entro il 31 marzo 1999.
3.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere
dall’anno accademico 2000-2001.
4.
Fino alla data di entrata in vigore di speci-
fiche modificazioni del regolamento adottato
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca scientifica e tecnolo-
gica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997,
le università determinano i posti per i corsi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e comma
2, conformandosi ai criteri di cui all’articolo 3,
comma 2, e disponendo prove d’ammissione
ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea
ad accesso programmato a livello nazionale anno accademico 2012-2013
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Articolo 1
(Disposizioni generali)
1.
Per l’anno accademico 2012-2013, l’ammis-
sione degli studenti ai corsi di laurea di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge
2 agosto 1999, n. 264, avviene previo supera-
mento di apposita prova sulla base delle dispo-
sizioni di cui al presente decreto.
2.
Per l’anno accademico 2012-2013 sono pre-
viste aggregazioni di sedi universitarie con gra-
duatorie comuni, secondo l’ordine di punteggio
dei candidati, ampliando la sperimentazione
già effettuata nel precedente anno accademi-
co, secondo le modalità indicate nell’allegato
2, parte integrante del presente decreto.
1 In attesa del nuovo decreto ministeriale 2013. Tenere monitorato il sito www.miur.it per aggiornamenti.
Riportiamo di seguito le disposizioni pubblicate sul sito www.miur.it per le prove di ammissione
dell’anno accademico 2012-2013.
GUIDA TEST_2013.indb 9
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