Che cos’è il numero chiuso?
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In Italia la regolamentazione delle immatricolazioni è stata introdotta nel 1980 iniziando con la
selezione dell’accesso al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, che diventò così a
numero chiuso. La regolamentazione degli accessi universitari è necessaria perché prende atto
del rapporto
migliore qualità della didattica/numero adeguato di studenti
che si raggiunge nel
momento in cui il numero degli immatricolati sarà proporzionato ai servizi offerti dagli atenei. Sarà
la didattica a beneficiare della selezione dei meritevoli e capaci con conseguente aumento di
laureati, meno abbandoni dai corsi di laurea e certamente studenti più preparati e con una
forma-
zione universitaria di qualità
.
Attualmente sono tanti i corsi di laurea triennale e magistrale caratterizzati da una prova d’in-
gresso selettiva, mentre altri corsi di laurea, pur essendo a numero aperto, sono regolamentati da
una prova di accesso che verifica la preparazione iniziale dello studente.
Il numero chiuso all’Università è caratterizzato da una
prova di selezione
basata su test spe-
cifici composti da un numero variabile di domande: i quiz, che hanno la caratteristica di avere 4 o
5 opzioni di scelta, di cui una sola sarà esatta, e un tempo massimo per la consegna di tali prove
che va dai 90 ai 120 minuti. La prova consentirà di osservare il comportamento, la prestazione di
più candidati e di quantificarla su una determinata scala di misura e/o sistema di riferimento che
sarà reso pubblico sottoforma di graduatorie e che sarà consultabile da tutti i candidati alle prove
di selezione universitaria.
Norme in materia di accesso ai corsi universitari
Legge 2 agosto 1999, n. 264
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999 n. 183
Articolo 1
Che cos’è il numero
chiuso?
1.
Sono programmati a livello nazionale gli ac-
cessi:
a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, in
Medicina veterinaria, in Odontoiatria e prote-
si dentaria, in Architettura, nonché ai corsi di
diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristi-
co, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifica-
zioni, in conformità alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell’Unione eu-
ropea che determinano standard formativi tali
da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in Scienze della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, di cui, rispettiva-
mente, all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medi-
ci, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professio-
ni legali, disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o atti-
vazione, su proposta delle università e nell’am-
bito della programmazione del sistema univer-
sitario, per un numero di anni corrispondente
alla durata legale del corso.
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