Che cos’è il numero chiuso?
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1.
La prova di ammissione per gli studenti
comunitari, per gli studenti non comunitari ri-
compresi nell’art. 26 della legge n. 189/2002
citata in premessa e per gli studenti extra-
comunitari residenti all’estero, è unica ed è
di contenuto identico sul territorio nazionale.
Essa è predisposta dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
avvalendosi di una commissione di esperti,
costituita con apposito decreto ministeriale.
2.
La prova di ammissione consiste nella
soluzione di ottanta quesiti che presentano
cinque opzioni di risposta, di cui il candida-
to ne deve individuare una soltanto, scartan-
do le conclusioni errate, arbitrarie o meno
probabili, su argomenti di: cultura genera-
le e ragionamento logico; storia, disegno e
rappresentazione; matematica e fisica. Sulla
base dei programmi di cui all’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente de-
creto, vengono predisposti: trentadue (32)
quesiti di cultura generale e ragionamento
logico; diciannove (19) di storia; sedici (16)
di disegno e rappresentazione e tredici (13)
di matematica e fisica.
3.
La prova di ammissione ha inizio alle ore
11.00 e per il suo svolgimento è assegnato
un tempo di due ore e quindici minuti.
4.
Le relative procedure sono indicate nell’allega-
to n. 1, parte integrante del presente decreto.
Articolo 6
(Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto
con didattica prevalentemente erogata in inglese)
Articolo 7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)
1.
Nelle università in cui sono attivati corsi di
studio organizzati anche in percorsi erogati
prevalentemente in inglese e su richiesta delle
stesse, in via sperimentale per l’anno accade-
mico 2012-2013 la prova è predisposta anche
nella suddetta lingua.
2.
Sono ammessi a tali percorsi gli studenti
comunitari, gli studenti non comunitari di cui
all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in pre-
messa e gli studenti non comunitari residenti
all’estero che hanno sostenuto e superato la
prova in inglese, secondo l’ordine del punteg-
gio ottenuto, tenuto conto delle modalità ripor-
tate nel bando dell’ateneo.
3.
Sono ammessi a tali percorsi gli studenti
comunitari, gli studenti non comunitari di cui
all’art. 26 della legge n. 189/2002 citata in pre-
messa e gli studenti non comunitari residenti
all’estero che hanno sostenuto e superato la
prova in inglese, secondo l’ordine del punteg-
gio ottenuto, tenuto conto delle modalità ripor-
tate nel bando dell’ateneo.
4.
Le relative procedure di partecipazione alla
prova e la conseguente graduatoria di merito
sono indicate nell’allegato n. 1, parte integrante
del presente decreto.
1.
Per l’accesso ai corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie, la prova di ammissione è predi-
sposta da ciascuna università ed è identica per
l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati
presso ciascun Ateneo.
2.
Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili
per ciascun corso, è consentito allo studente di
esprimere nella domanda di ammissione fino a
tre opzioni, in ordine di preferenza.
3.
La prova di ammissione verte sugli argomen-
ti di cui al precedente art. 2, comma 3, sulla
base dei programmi di cui all’allegato A.
4.
La prova di ammissione ha inizio alle ore
11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un
tempo di due ore.
Articolo 5
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico,
direttamente finalizzati alla formazione di architetto)
GUIDA TEST_2013.indb 11
04/03/13 19.01